Regolamento Generale Scuola Italiana E-Bike (S.I.eB.)
Art. 1 Qualifiche tecniche della S.I.eB.
Art. 2 Commissioni e gruppi di lavoro
Art. 3 Corsi di Formazione
Art. 4 Accesso ai corsi
Art. 5 Equiparazioni e crediti formativi
Art. 6 Elenco Tecnici Nazionali S.I.eB.
Art. 7 Iscrizione e rinnovo all’elenco Tecnici Nazionali S.I.eB.
Art. 8 Aggiornamenti
Art. 9 Corsi monotematici
Art.10 Referenti Territoriali e organizzazione corsi
Art.11 Doveri dei Tesserati
Art.12 Utilizzi del logo e divisa S.I.eB.
Art.13 Rispetto del Regolamento e sanzioni
Art.14 Normativa sulla Privacy
Appendice – Scala classificazione difficoltà cicloescursionistiche
Premessa
La Scuola Italiana eBike è una Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
L’organo decisionale della Scuola Italiana eBike è il Consiglio di Amministrazione (CdA).
Il regolamento della Scuola Italiana E-Bike, da ora in poi denominata S.I.eB., è parte integrante della struttura istituzionale e organizzativa della stessa e viene accettato integralmente dai Soci e dai Tesserati della S.S.D.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione modificare il Regolamento Generale ogni qualvolta si renda necessario e la relativa attuazione è immediatamente successiva alla modifica.
Come da Statuto, la S.I.Eb., non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la pratica di attività sportive attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio delle stesse nel settore dell’eBike (electric bike – biciclette a pedalata assistita).
La Società organizza corsi per la formazione di figure regolamentate in ambito CONI per quanto riguarda l’uso e l’accompagnamento con la bicicletta a pedalata assistita. Si occupa nello specifico della formazione della figura qualificata di operatori, siano essi Tecnici o figure di altro livello e denominazione, in grado di insegnare, promuovere ed allenare in questa attività sportiva ed escursionistica.
Art.1 Qualifiche tecniche della S.I.eB.
- Qualifica di Tecnico 1° e 2° Livello Cicloturismo (Guida Cicloturistica)
- Qualifica di Tecnico 1° e 2° Livello Mountain Bike (Istruttore, Coach)
- Qualifica di Tecnico 3° Livello Cicloturismo e Mountain Bike (Maestro)
- Qualifica di Tecnico Docente Formatore
Tecnico 1° Livello Cicloturismo: la qualifica di Guida Cicloturistica di 1° livello eBike S.I.eB. fornisce ai titolati gli strumenti per gestire accompagnamenti di singoli o gruppi di persone in ambito cicloturistico e cicloescursionistico. Il settore operativo della Guida è identificato in quegli ambiti in cui l’utilizzo dell’eBike possa essere fruibile a tutti gli utenti, anche non in possesso di tecniche ciclistiche evolute; l’accompagnamento ha una connotazione turistica che si esplicita in ogni situazione, da quella urbana e di pianura a quella collinare e montana.
La Guida possiede conoscenze e competenze in:
– accompagnamento, gestione, conduzione e sicurezza dei gruppi prevalentemente su percorsi TC e MC (vedi scala delle difficoltà ciclo escursionistiche)
– l’insegnamento di base dell’utilizzo ebike
– specifiche tecniche di base per la ebike
Tecnico 2° Livello Cicloturismo: il titolo di Guida Cicloturistica di 2° livello eBike S.I.eB. è conseguibile in seguito a quello di primo livello e presenta la caratteristica di fornire ai titolati competenze e conoscenze per gestire accompagnamenti anche in ambienti naturali non conosciuti oltre alla preparazione di proposte cicloturistiche di complessa gestione. La Guida possiede conoscenze e competenze aggiuntive in:
– accompagnamento, gestione, conduzione e sicurezza dei gruppi su percorsi BC (vedi scala delle difficoltà ciclo escursionistiche)
– conoscenza degli elementi caratteristici dell’ambiente naturale e della sua percorrenza (condizioni ambientali, topografia e orientamento)
– preparazione tour cicloescursionistici multi day
– insegnamento dell’utilizzo ebike
Tecnico 1° e 2° Livello Mountain Bike: le qualifiche inerenti la MTB consentono ai titolati di avere competenze specifiche e approfondite relative all’insegnamento delle tecniche di guida in off road con mountain bike. Le abilità di insegnamento sono progressive fra le due qualifiche e presentano notevole capacità tecnica di guida individuale del Tecnico.
Il primo livello viene denominato Istruttore, il secondo livello Coach.
Tecnico 3° Livello: possono accedere al terzo livello coloro che posseggono entrambi i secondi livelli delle discipline del Cicloturismo e della Mountain Bike. E’ la qualifica tecnica più elevata conseguibile nel percorso formativo.
Il terzo livello assume la denominazione di Maestro e possiede abilità, conoscenze e competenze molto approfondite di entrambe le discipline.
Tecnico Docente Formatore: è la figura che conduce le docenze nei corsi di formazione; i qualificati sono soggetti che possiedono conoscenze specifiche e approfondite degli argomenti che vengono trattati durante le lezioni.
Art.2 Commissioni e gruppi di lavoro
La S.I.eB. può organizzare commissioni e gruppi di lavoro specifici per determinati argomenti o tematiche. La partecipazione dei tesserati è su proposta del CdA oppure su autonoma candidatura.
Art.3 Corsi di Formazione
Il calendario dei corsi di formazione S.I.eB. sarà pubblicato in forma esclusiva sul sito internet sieb.bike.
Il materiale didattico sarà fornito in modalità elettronica, qualsiasi variazione, aggiunta e modifica si potrà trovare nell’area riservata e sarà comunicata ai Tecnici.
Art. 4 Accesso ai corsi
L’accesso ai corsi prevede che i partecipanti utilizzino solo ed esclusivamente e-bike. Le e-bike devono essere di proprietà, se noleggiate in loco dovranno essere seguite delle indicazioni specifiche della S.I.eB. Sono obbligatorie le dotazioni di sicurezza, in particolare il casco, che deve essere omologato ed indossato per tutta la durata delle prove pratiche. L’iscritto deve produrre il certificato medico in corso di validità e sottoscrivere l’autocertificazione di idoneità che viene inviata dalla S.I.eB. dopo la compilazione del form d’iscrizione del sito. L’iscritto deve obbligatoriamente fornire un indirizzo di posta elettronica.
Art. 5 Equiparazioni e crediti formativi
Ai titolati della Federazione Ciclistica o di Enti di Promozione Sportiva può essere rilasciata la qualifica comparata riconoscendo i crediti formativi ricevuti dalla formazione di altri enti. La comparazione avverrà attraverso verifica della documentazione prodotta dal candidato. In caso i crediti formativi vengano ritenuti insufficienti, la Scuola può chiedere l’integrazione della formazione mancante.
Art. 6 Elenco Tecnici Nazionali S.I.eB.
Le qualifiche rilasciate sono riconosciute dal CONI come Tecnici Nazionali di E.P.S. e secondo il sistema SNAQ. La SIeB appronta un elenco specifico attraverso il quale tutti i tesserati ricevono le informative relative all’attività istituzionale, ai rinnovi annuali, alle comunicazioni di servizio e a quant’altro possa essere necessario per la corretta gestione della Scuola; inoltre predispone un elenco pubblico dei propri Tecnici presente nel sito istituzionale con le rispettive qualifiche. Nel rispetto della normativa sulla Privacy, coloro che non intendono essere presenti in tale elenco devono farne richiesta scritta alla segreteria della Scuola.
Art. 7 Iscrizione e rinnovo all’elenco Tecnici Nazionali S.I.eB.
Il Tecnico per essere inserito in elenco deve avere un indirizzo di posta elettronica valido, deve presentare un certificato medico a norma di legge, deve effettuare il pagamento della quota annuale secondo le indicazioni annualmente inviate dalla Scuola.
Art. 8 Aggiornamenti
Come da DPR 137/2012 “L’aggiornamento continuo obbligatorio” si estende a tutte le aree tecnico-economico-giuridiche. La Scuola adotta il sistema dei crediti formativi e dispone l’acquisizione di n. 100 crediti formativi (c.f.) nell’arco di tre anni solari. Le specifiche relative all’acquisizione dei crediti vengono definite nella documentazione prodotta dalla Scuola e messe a disposizione dei Tecnici iscritti.
Art. 9 Corsi monotematici
Sono percorsi formativi facoltativi che consentono di acquisire crediti formativi e aumentare le competenze/conoscenze individuali andando ad aggiungere nozioni teoriche e/o tecnico pratiche rivolte a diversi ambiti. Sono aperte agli appartenenti a tutti i livelli di qualifica e trattano argomenti di varia natura. Nel sito della Scuola è disponibile il calendario dei corsi.
Art. 10 Referenti Territoriali e organizzazione corsi
La S.I.eB. individua sul territorio nazionale dei Referenti Territoriali per sviluppare i propri scopi istituzionali in diversi settori geografici. Questa figura è il riferimento della Scuola sul territorio.
Art.11 Doveri dei Tesserati
I Tesserati si impegnano a rispettare integralmente lo Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico, ne dichiarano l’accettazione e la conoscenza; ne compiono inoltre una visualizzazione periodica per verificare successive modifiche di cui S.I.eB. manderà regolare informazione.
Art.12 Utilizzi del logo, divisa e marchio S.I.eB.
Premesso che il marchio ed il nome Scuola Italiana eBike è formalmente protetto, per tutti i propri tesserati in regola con l’iscrizione annuale, viene concesso in uso logo istituzionale.
Non è concessa nessuna variazione grafica anche minima rispetto all’originale. Su capi di abbigliamento diversi dalla divisa istituzionale, è concessa l’autorizzazione ad apporre il solo logo istituzionale con esclusione di quelli indicanti la qualifica. In caso di utilizzo improprio e/o illegale di loghi, divise e marchi S.I.eB., la Società si riserva di adire alle vie legali.
Art.13 Rispetto del Regolamento e sanzioni disciplinari
I Tesserati che non rispettino Regolamento, Codice Deontologico e Statuto, sono passibili di sanzioni disciplinari comminate dal CdA.
Esse prevedono in ordine cronologico:
- l’ammonizione scritta
- la diffida
- la sospensione temporanea dall’Elenco dei Tesserati
- la radiazione definitiva dall’Elenco dei Tesserati
L’organo preposto a far rispettare il regolamento è il CdA.
Art.14 Normativa sulla privacy
La normativa sulla privacy inerente l’informativa e al trattamento dei dati personali seguita dalla Scuola, è ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in cui si autorizza la SCUOLA ITALIANA EBIKE SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. alla gestione della registrazione ed al trattamento dei dati personali forniti con la scheda di adesione e con eventuali successive integrazioni richieste dalla segreteria.
Appendice – Scala classificazione difficoltà cicloescursionistiche
In Italia la scala per la classificazione delle difficoltà cicloescursionistiche più comunemente utilizzata e riconosciuta è quella seguente di cui si riportano i punti salienti. Per l’aspetto tecnico sono previste le seguenti sigle: TC – MC – BC – OC – EC, che in particolare indicano:
TC (turistico) percorso su strade asfaltate e sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile
MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce …) o su sentieri larghi con fondo compatto e scorrevole
BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. piccoli gradini naturali o radici)
OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli
EC (per cicloescursionisti di eccellenti capacità tecniche) percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico
E’ previsto l’utilizzo dei segni positivo e negativo per precisare ulteriormente i gradi di difficoltà
La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni ottimali, vale a dire con fondo asciutto; a parità di percorso ma con condizioni di bagnato ecc. la difficoltà va aumentata. E’ prassi comune indicare nelle relazioni una sigla per la salita e una per la discesa.
La scuola Italiana eBike adotta questa tipologia di classificazione.
CODICE DEONTOLOGICO S.I.eB.
Presentazione e principi fondamentali
- Il Codice deontologico è un codice etico e di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi i tesserati.
- Iscrivendosi alla S.I.eB. ogni tesserato si impegna al rispetto del Codice deontologico e si rende garante, sia nei confronti della Società, sia degli associati, che degli utenti con i quali verrà a contatto, che il proprio comportamento sia conforme ai principi del Codice stesso.
- I tesserati devono garantire sempre prestazioni di buona qualità, devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e devono svolgere la propria attività con lealtà e correttezza e devono adempiere ai propri doveri con coscienza e diligenza.
- L’esercizio dell’attività da parte delle figure S.I.eB. deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali della S.I.eB. per favorire la diffusione della pratica della eBike.
- I tesserati, altresì, devono mantenere alta la dignità propria e della Scuola, impegnandosi in ogni modo per evitare anche il minimo sospetto di disonestà, frode, inganno o condotta non professionale o disdicevole.
- I tesserati sono obbligati a seguire le norme che regolamentano l’attività di Tecnico come determinate dal C.O.N.I. nonché dal Regolamento Generale della S.I.eB. al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria, e devono essere disposti a sottoporsi al giudizio dei competenti organi per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere qualora fossero ritenuti in contrasto con i principi enunciati, accettandone le relative decisioni.
- I tesserati si impegnano a segnalare agli Organi Collegiali della S.I.eB. eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel Codice stesso.
- I tesserati devono tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l’immagine della S.I.eB. e degli altri tesserati.
- I tesserati sono liberi di esprimere le proprie opinioni, anche se in contrasto con quelle di altri, ma sono tenuti a non denigrare questi ultimi o il loro operato, con annunci, articoli, interviste o in qualsiasi altra forma.
10.I tesserati si obbligano a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali appresi nell’esercizio della propria attività.
- E’ fatto divieto ai tesserati di abusare del proprio ruolo. Si dovrà quindi mantenere relazioni professionali con i propri allievi e non si dovrà in alcun modo sfruttare tali relazioni per scopi, di qualsiasi natura, che risultino scorretti.
12.La libera concorrenza fra i tesserati, in particolare quelli operanti nel settore privato, deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali:
- la competenza professionale,
- l’esperienza,
- la natura e la consistenza dei servizi offerti,
- la congruità della remunerazione in relazione ai servizi offerti.
13.Operando in ambito sportivo presso A.S.D. o S.S.D., il ricorso ad ogni diversa forma di persuasione o incentivazione nei confronti degli utenti è da ritenersi scorretto e contrario allo spirito dell’ordinamento sportivo.
PREMESSO
che la S.I.eB. ha lo scopo di promuovere, diffondere, sviluppare e valorizzare la cultura sportiva della e-bike (bicicletta elettrica a pedalata assistita) sul territorio nazionale tramite l’organizzazione diretta di eventi e manifestazioni grazie al supporto dei propri Tecnici;
che la S.I.eB. collabora con Enti ed Istituzioni per lo sviluppo della disciplina, nonché con strutture di ricerca ed Università nell’ambito di studi specifici sulla disciplina e sull’utilizzo di essa in alcuni settori medico-scientifici;
che la S.I.eB. si occupa anche dell’organizzazione dei percorsi formativi e di aggiornamento al fine di creare una crescita professionale continuativa, duratura e di alta qualità;
che il presente Codice Deontologico fa riferimento all’ordinamento sportivo e al Regolamento Generale approvato dalla S.I.eB.;
CONSIDERATO
che è facoltà della S.I.eB. di produrre un proprio Codice Deontologico;
che a tutela e protezione dei propri Tesserati e nell’interesse e sicurezza dell’utenza, viene adottato tale Codice come strumento prioritario per poter dare un servizio qualitativamente di livello adeguato a tali scopi;
VIENE ADOTTATO
il seguente CODICE DEONTOLOGICO
- Tutto quanto sopra esposto forma parte integrante e sostanziale del presente Codice che ha come contenuto l’esposizione dei diritti e dei doveri di tutte le figure, che fanno parte, in qualsiasi ruolo, della S.I.eB.
- Le attività che rientrano nel campo di competenza delle figure S.I.eB. sono quelle legate alla pratica dell’accompagnamento e dell’insegnamento ciclistico in tutte le sue forme.
- Il Tecnico S.I.eB. conduce ed accompagna singoli o gruppi di persone e insegna la tecnica di guida ciclistica in tutte le sue forme.
- I Tecnici S.I.eB. possono ricoprire ruoli sia nell’ambito di associazioni pubbliche o private sia in quello della propria clientela avendone acquisito la competenza necessaria alla realizzazione. E’ dovere del titolato S.I.eB. di rifiutare quegli incarichi per i quali ritiene di non essere sufficientemente preparato o, comunque, che siano contrari ai principi del presente Codice.
- Il Tecnico S.I.eB. si comporterà in modo tale da confermare la fiducia che le persone hanno riposto nei confronti della S.I.eB. e dei propri titolati, e non eserciterà la sua attività se si troverà in condizioni fisiche o psichiche non idonee.
- Il rapporto che si instaura tra il Tecnico S.I.eB. e l’allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali stima, fiducia, lealtà, chiarezza reciproca. Se vengono meno queste premesse l’allievo può revocare la scelta e il Tecnico S.I.eB. può recedere dall’incarico.
- Il Tecnico S.I.eB. può organizzare uscite e attività ovunque sul territorio italiano con l’obbligo di operare nella massima correttezza e trasparenza nei confronti di altri titolati S.I.eB. che dovessero operare in quello specifico territorio.
- La specificità della disciplina tecnica implica diligenza, prudenza e perizia nelle valutazioni oltre che adottare i principi specifici del metodo B.T.M.M. e della prevenzione dei rischi definiti in fase di formazione. Il Tecnico S.I.eB. deve sempre e in ogni modo salvaguardare la sicurezza dei partecipanti.
- Il Tecnico S.I.eB. utilizza un’attrezzatura idonea, affidabile e periodicamente verificata e comunque necessaria al buon svolgimento dell’attività.
10.Il Tecnico S.I.eB. conosce il funzionamento e la meccanica della eBike effettuando piccoli interventi meccanici, se necessario, anche in situazioni di emergenza.
- Il Tecnico S.I.eB. dovrà controllare attentamente prima dell’uscita la dotazione e il mezzo degli utenti e si riserverà di non accettare l’incarico nel caso in cui l’attrezzatura non risulti idonea oppure di trovare le soluzioni alternative appropriate.
12.Il Tecnico S.I.eB. è tenuto ad informare gli utenti prima dell’uscita, circa le regole che governano l’attività.
13.Il Tecnico S.I.eB. mantiene aggiornate le proprie conoscenze e competenze tecniche specifiche alla disciplina.
14.Il Tecnico S.I.eB. risponde alle richieste che gli vengono poste e porta a conoscenza della S.I.eB. quelle notizie che ritiene possano essere utili.
15.Il Tecnico S.I.eB. è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo eventuale rapporto professionale con la Società.
16.Il Tecnico S.I.eB. può abbandonare i partecipanti solo in casi eccezionali o di forza maggiore; tale atteggiamento è ammesso solamente nei casi in cui è necessario salvaguardare la sicurezza altrui e l’unico mezzo per farlo è lasciare il gruppo o il singolo partecipante. In tal caso ha l’obbligo di organizzare, con i mezzi a sua disposizione, la tutela delle persone che restano sul posto.
17.In caso d’incidente, il Tecnico S.I.eB. si occupa personalmente di allertare il soccorso; deve portare assistenza agli infortunati, senza creare pericolo aggiuntivo per sé e per altri, fino all’arrivo dei tecnici di Soccorso. Nello specifico: dovrà prestare aiuto e soccorso in un ambito d’azione che richieda le competenze, la capacità e la preparazione previste dal suo profilo formativo; dovrà prestare aiuto e soccorso verso persone estranee a condizione che questo non comprometta la sicurezza di coloro che si sono affidati all’opera del Tecnico; dovrà avere sempre con sé una adeguato kit di pronto soccorso contenente il materiale necessario; dovrà saper valutare la priorità d’azione tra la sicurezza generale del gruppo e quella dei singoli componenti oltre che alla propria.
18.Col suo esempio e i suoi consigli, il Tecnico S.I.eB. sensibilizza ed educa le persone al rispetto dell’ambiente.
19.Durante l’esercizio pratico, il titolato S.I.eB. mantiene un comportamento diligente. In particolare in attività con minori, egli deve costantemente vigilare sulla loro sicurezza portando l’assistenza necessaria.
20.Il rapporto posto in essere tra il Tecnico S.I.eB. ed il partecipante deve essere caratterizzato da fondamentali requisiti quali la correttezza, la lealtà e la trasparenza.
21.Il Tecnico S.I.eB. rispetta le norme e le leggi, è attento alla chiarezza delle condizioni contrattuali, attua un buon comportamento in quanto a correttezza, cortesia e puntualità; il tutto finalizzato alla qualità delle prestazioni.
22.Il Tecnico S.I.eB. insegna precise regole di comportamento e favorisce nei partecipanti lo sviluppo dell’autocontrollo individuale.
23.Il Tecnico S.I.eB. controlla che i partecipanti si attengano alle sue istruzioni, le fa rispettare ed informa i partecipanti delle possibili conseguenze.
24.Il Tecnico S.I.eB. dovrà adottare un comportamento caratterizzato da autocontrollo e da assunzione di responsabilità, anche in caso di eventi imprevisti o situazioni conflittuali.
25.Il Tecnico S.I.eB. non può in alcun modo demandare il suo ruolo a persone che non abbiano qualifica acquisita e certificata.
26.La decisione di rinunciare o modificare l’attività proposta spetta al Tecnico S.I.eB. la cui disposizione è a suo insindacabile giudizio.
27.Il Tecnico S.I.eB. intrattiene rapporti cordiali e di collaborazione con le strutture cui si appoggia per le proprie attività.
28.I rapporti con i fornitori di equipaggiamento tecnico sono ispirati al principio di lealtà e professionalità. Essi devono essere condotti con spirito di collaborazione e nel rispetto delle regole stabilite.
29.Il Tecnico S.I.eB. che decide di adottare la divisa ufficiale della S.I.eB. durante le proprie attività, non può apportare alcuna modifica alla stessa.
30.Il Tecnico S.I.eB. ha il dovere di collaborare con la S.I.eB. per tutelare se stesso, i colleghi e la Società Sportiva S.I.eB. Segnala quindi i casi in cui lo svolgimento delle attività siano svolte in maniera impropria o illecita o disallineata rispetto alla deontologia esplicitata nel presente Codice.
31.Il Tecnico S.I.eB. mantiene un comportamento collaborativo con i colleghi ed è tenuto ad applicare le tariffe minime se indicate dalla S.I.eB.
32.Il Tecnico S.I.eB. non esalta le proprie qualità e al contempo non scredita i colleghi per ottenere benefici personali; non esprime valutazioni negative agli utenti sull’operato e sul comportamento dei colleghi; se chiamato a sostituire o affiancare un collega nell’esercizio delle attività deve osservare formalità corrette e comportarsi con lealtà.
33.Il Tecnico S.I.eB. che fa parte di Organi Collegiali della Scuola eBike svolge il proprio compito con disponibilità, obiettività e cooperazione favorendo il rispetto fra tutti i tesserati.
34.Il Tecnico S.I.eB. s’impegna a dirimere eventuali controversie che insorgessero durante le attività istituzionali o nell’esercizio dei propri ruoli.
35.Il Tecnico S.I.eB. adempie ad una funzione sociale nell’interesse di un’attività ricreativa e sportiva per il tessuto sociale.
36.Il Tecnico S.I.eB. pratica l’attività in osservanza alle Leggi dello Stato.
37.La non osservanza del presente Codice può dare origine a sanzioni disciplinari come esplicitate nel Regolamento Generale.
38.Costituisce motivo di sanzione disciplinare la violazione di uno o più doveri stabiliti dal presente Codice Deontologico. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni causati con il proprio comportamento.
39.Il presente Codice avrà decorrenza ed efficacia immediata dalla data di completamento del corso di formazione e conseguente inserimento nell’Elenco Tecnici S.I.eB.